Con il termine whistleblower si intende il dipendente pubblico che segnala illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001 così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179.
Il termine significa letteralmente “soffiare il fischietto” (come le segnalazioni di un arbitro o di un poliziotto).
Il segnalante è tutelato da ogni forma di ritorsione o discriminazione attuata in ragione della segnalazione presentata.
Sulla base della segnalazione il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) procederà a svolgere idonea istruttoria.
Non saranno prese in considerazione:
- le lamentele di carattere personale
- affermazioni generiche e non circostanziate.
- le segnalazioni anonime.
Solo se quest'ultime siano rese con dovizia di particolari e adeguatamente circostanziate, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati, il RPCT avvierà un'istruttoria, tenendo comunque conto che, per espressa volontà del legislatore, le segnalazioni anonime non rientrano direttamente nel campo di applicazione della legge 179/2017, pertanto al segnalante non si potrà applicare la tutela prevista